IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 21 marzo 2001,  n.  74,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'attivita' svolta dal Corpo  nazionale  soccorso  alpino  e
speleologico» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 21 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in  materia
di sicurezza nella pratica degli sport  invernali  di  discesa  e  da
fondo»; 
  Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante  «Nuovo  ordinamento
del Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 2, comma 1,
lettera l), ove e' stabilito che il Corpo forestale  dello  Stato  ha
competenza in materia di controllo del manto nevoso e previsione  del
pericolo valanghe ed attivita'  consultive  e  statistiche  connesse,
svolte attraverso il proprio Servizio Meteomont; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   e,   in
particolare, l'art. 24 in relazione alle competenze ed al  ruolo  del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  nella  direzione   e   nel
coordinamento degli interventi tecnici di soccorso pubblico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e,   in
particolare, l'art. 92 ai  sensi  del  quale  le  Forze  armate,  tra
l'altro, forniscono, a richiesta, e compatibilmente con le  capacita'
tecniche  del  personale  e  dei  mezzi  in  dotazione,  il   proprio
contributo  nei  campi  della  pubblica  utilita'  e   della   tutela
ambientale per attivita' tra cui l'emissione di «bollettini periodici
relativi a rischio valanghe»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo forestale  dello  Stato»,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 5, 8, 9, 10,
11, 12, 15, 17, 18 e 45; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004  e  successive  modifiche  e  integrazioni  concernente
«Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e  funzionale  del
sistema  di  allertamento  nazionale  e  regionale  per  il   rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2004, n. 59; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2009,  n.
36; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9
novembre 2012, inerente gli «Indirizzi operativi volti ad  assicurare
l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni   di   volontariato
all'attivita'  di  protezione  civile»  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza  dei
volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
aprile 2012, n. 82; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 2381 del 24 maggio  2012,  con  cui  viene  istituito  il  «Gruppo
tecnico di lavoro - settore neve e valanghe»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 3152 del 24 luglio 2013, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  19
settembre 2013, n. 220  che  conferma  l'Associazione  interregionale
neve e valanghe (AINEVA) quale centro di competenza; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 1349 del 15 aprile 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17
giugno 2014, n. 138, che individua, quale Centro  di  competenza  del
medesimo Dipartimento, il  Servizio  Meteomont  del  Corpo  forestale
dello Stato; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 2616 del 19 giugno 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  16
agosto  2018,  n.  189,  che  modifica  nell'elenco  dei  Centri   di
competenza la denominazione del centro di  competenza  Meteomont,  da
«Corpo forestale dello Stato - Meteomont»  a  «Servizio  Meteomont  -
Carabinieri Comando unita' per  la  tutela  forestale,  ambientale  e
agroalimentare,  Esercito  italiano  -  Comando  truppe   alpine»   ,
rimanendo invariati gli ambiti disciplinari di competenza; 
  Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile inerenti «Determinazione dei criteri  generali  per
l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e  delle  aree
di emergenza» del 31 marzo 2015 n. 1099; 
  Viste le indicazioni operative  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile recanti «Metodi e  criteri  per  l'omogeneizzazione
dei messaggi del Sistema di allertamento  nazionale  per  il  rischio
meteo-idrogeologico e idraulico  e  della  risposta  del  sistema  di
protezione civile» del 10 febbraio 2016 n. RIA/0007117; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 1/2018 le modalita' di  organizzazione  e  svolgimento
dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo
monitoraggio, aggiornamento  e  valutazione,  sono  disciplinate  con
direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire  un
quadro coordinato in tutto il territorio nazionale  e  l'integrazione
tra i  sistemi  di  protezione  civile  dei  diversi  territori,  nel
rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle  Province
Autonome di Trento e di Bolzano; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del medesimo decreto
legislativo n. 1/2018 il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  si
avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del
Consiglio dei ministri anche per l'elaborazione ed  il  coordinamento
dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici  scenari  di
rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di  soccorso
contenenti  il  modello  di  intervento  per  l'organizzazione  della
risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo
nazionale (lettera d)  e  per  l'elaborazione  delle  proposte  delle
direttive di cui all'art. 15 (lettera c); 
  Considerato, altresi', che, ai sensi  dell'art.  15,  comma  3  del
decreto  legislativo  n.  1/2018  il  Capo  del  Dipartimento   della
protezione  civile,  nell'ambito  dei  limiti   e   delle   finalita'
eventualmente previsti nelle  direttive,  puo'  adottare  indicazioni
operative finalizzate all'attuazione di  specifiche  disposizioni  in
esse  contenute  da  parte  del   Servizio   nazionale,   consultando
preventivamente  le  componenti  e  strutture   operative   nazionali
interessate; 
  Ravvisata la necessita' di ottimizzare la capacita' di allertamento
del sistema di protezione civile e favorire un'adeguata risposta alle
emergenze locali dovute a eventi  calamitosi  derivanti  da  fenomeni
valanghivi; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di  Conferenza  unificata  nella
riunione del 9 maggio 2019; 
 
                                Emana 
 
 
                        la seguente direttiva 
 
1. Finalita' e compiti generali. 
  Il presente atto ha lo scopo di delineare gli «Indirizzi  operativi
per  la  gestione  organizzativa  e   funzionale   del   sistema   di
allertamento  nazionale  e  regionale  e  per  la  pianificazione  di
protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe». 
  Il documento include due  allegati  tecnici  che  ne  costituiscono
parte integrante: il primo allegato attiene alle procedure  operative
del sistema di allertamento nazionale  e  regionale  per  il  rischio
valanghe ed il  secondo  definisce  le  procedure  operative  per  la
predisposizione   degli   indirizzi   regionali   finalizzati    alla
pianificazione di protezione civile locale, nell'ambito  del  rischio
valanghe. 
  La gestione del sistema di allertamento nazionale e' assicurata dal
Dipartimento della protezione civile e dalle  regioni  attraverso  la
rete dei Centri funzionali, nonche' dalle strutture regionali  e  dai
Centri  di  competenza  chiamati  a   concorrere   funzionalmente   e
operativamente a tale rete, in attuazione di  quanto  disposto  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2004
e successive modifiche e integrazioni e di quanto previsto  dall'art.
17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della
protezione civile». 
  In coerenza con quanto previsto  per  il  rischio  idrogeologico  e
idraulico dalla direttiva citata e dalle  indicazioni  operative  del
Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  recanti  «Metodi  e
criteri  per  l'omogeneizzazione  dei   messaggi   del   sistema   di
allertamento  nazionale  per  il   rischio   meteo-idrogeologico   ed
idraulico e della risposta del Sistema di protezione civile»  del  10
febbraio 2016, ciascuna regione e/o provincia autonoma avra' cura  di
indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalita' di allertamento
per il rischio valanghe, nonche' per la  gestione  dell'emergenza  da
parte del proprio sistema di protezione civile nell'ambito del  piano
regionale di protezione civile previsto ai sensi dell'art. 11,  comma
1, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.  Ciascuna
regione e/o provincia autonoma avra' cura  di  fornire  altresi'  gli
indirizzi regionali per la predisposizione dei  piani  provinciali  e
comunali di protezione civile indicati alla lettera b)  del  medesimo
comma 1 del citato art.  11.  Per  quanto  concerne  le  disposizioni
inerenti  alla  definizione  della   criticita'   valanghe   di   cui
all'allegato 1, e' necessario considerare la stretta correlazione tra
le suddette attivita' e le dinamiche meteorologiche e  nivologiche  a
scala sinottica, le quali richiedono l'utilizzo  di  modellazioni  ed
analisi a  mesoscala  tipicamente  afferenti  alla  rete  dei  Centri
funzionali, ai quali deve evidentemente essere assicurato un adeguato
supporto tecnico-specialistico settoriale da parte  di  soggetti  con
elevata esperienza, a livello sia  regionale  sia  nazionale.  Fra  i
predetti soggetti  vi  rientranoin  primis  gli  uffici  regionali  e
provinciali  aderenti  all'Associazione  delle  regioni  e   province
autonome dell'arco alpino italiano  (AINEVA),  nonche'  le  strutture
operative di Meteomont, i quali possono operare anche  in  virtu'  di
appositi accordi. 
  La programmazione regionale di previsione e prevenzione, oltre alle
funzioni,  ai  compiti  ed  all'organizzazione  delle  attivita'   di
previsione, monitoraggio e sorveglianza valanghe, include la funzione
di pianificazione di protezione civile  territoriale,  necessaria  ad
una efficiente organizzazione della risposta operativa  all'emergenza
sul territorio. 
  E' opportuno che i piani di protezione civile sul rischio valanghe,
laddove esistenti, recepiscano gli elementi  relativi  alla  suddetta
pianificazione, riportati nell'allegato 2 della presente direttiva. 
2. Disposizioni finali. 
  Per le regioni a statuto speciale restano  ferme  le  competenze  a
loro affidate dai relativi  statuti.  Per  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano sono fatte salve le  competenze  riconosciute  dallo
statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale
contesto le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
provvedono alle finalita'  della  presente  direttiva  ai  sensi  dei
relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 
  Entro due anni dalla pubblicazione del  presente  provvedimento  le
regioni, sulla base degli studi  di  pericolosita',  definiscono,  in
raccordo con i  comuni,  in  base  alle  informazioni  fornite  dagli
stessi, una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe ed
emanano le direttive  per  l'allertamento  e  gli  indirizzi  per  la
pianificazione provinciale, comunale/intercomunale  o  di  ambito  di
protezione civile recependo le  disposizioni  di  cui  alla  presente
direttiva. I comuni, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle
aree soggette a rischio valanghe da parte della  regione,  comunicano
con tempestivita' a quest'ultima eventuali modifiche  o  informazioni
utili. 
  Sara' cura delle  regioni  e  delle  province  autonome  provvedere
all'organizzazione di incontri di consultazione con le  componenti  e
strutture operative  coinvolte  nelle  attivita'  di  gestione  delle
emergenze, per  favorire  la  realizzazione  condivisa  dei  suddetti
indirizzi  di  pianificazione  di  protezione  civile  anche  con  la
partecipazione  del  Dipartimento  della  protezione  civile  qualora
richiesta. 
  Le regioni, oltre al necessario supporto per la  pianificazione  di
livello locale, mettono a disposizione dei comuni  la  perimetrazione
delle aree potenzialmente valanghive e le informazioni relative  alla
pericolosita' dei fenomeni valanghivi attesi.  I  comuni  individuati
come territori esposti al rischio  valanghe,  entro  due  anni  dalla
pubblicazione degli indirizzi regionali adeguano i  propri  piani  di
protezione civile. 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
    Roma, 12 agosto 2019 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 

Registrata alla Corte dei conti il 13 settembre 2019 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1830